Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, ha raccolto in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica ed uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del c.d. Whistleblower, il quale viene ad essere in questo modo maggiormente incentivato all’effettuazione delle segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
CHI E' IL WHISTLEBLOWER?
Dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2 del D. Lgs. 24/23 si ricava che il “Whistleblower” è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
CHI PUO' SEGNALARE?
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico che privato in qualità di:
COSA SI PUO’ SEGNALARE?
Oggetto della segnalazione sono tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’Ente privato e che consistono in:
Violazioni di disposizioni normative nazionali
Violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
Il D. Lgs. 24/23 non si applica alle “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti rapporti di lavoro- con le figure gerarchicamente sovraordinate”.
MODALITA' PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE
Per l’effettuazione delle segnalazioni, ERFAP UIL CAMPANIA ha implementato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.
La piattaforma utilizzata è pienamente conforme alle esigenze normative espresse nel D. Lgs. 24/23.
La segnalazione potrà essere effettuata, anche in anonimato, sia in forma scritta che in forma orale selezionando l’apposita modalità e seguendo le indicazioni fornite.
Il canale di segnalazione interno è da considerarsi il canale preferenziale e dovrà essere utilizzato prioritariamente dal segnalante.
Il legislatore ha riconosciuto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso l’uso di ulteriori strumenti (quali l’accesso al canale esterno gestito da ANAC, le divulgazioni pubbliche e la denuncia all’autorità giudiziaria e contabile) soltanto al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal D. Lgs. 24/23 (artt. 6 e 15).
GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
La gestione del canale di segnalazione interno è affidato ai membri dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di ERFAP UIL CAMPANIA S.p.A. che:
TUTELE PER IL SEGNALANTE
Le misure di protezione si applicano non solo al segnalante ma anche a tutti coloro che sono collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante:
Tutela della riservatezza
L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione. Tale divieto riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
Protezione dalle ritorsioni
E’ vietata ogni forma di ritorsione ossia «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto» (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione o trattamento sfavorevole, adozione di sanzioni disciplinari etc…).
La gestione delle comunicazioni delle ritorsioni spetta ad A.N.A.C.